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Fase 2 Lazio, dal 29 maggio riaprono gli stabilimenti balneari.

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Potranno aprire dal 29 maggio 2020 gli stabilimenti balneari e le attività sulle spiagge libere. E’ stata firmata ieri dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la nuova ordinanza n. 7874 per il riavvio di altre attività nella fase 2 dell’emergenza da Covid.

Igienizzanti e steward di spiaggia

Per gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere le indicazioni presenti nell’ordinanza sono:

– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

– È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.

Prenotazione ed elenco clienti

– Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Misurazione temperatura in spiaggia

– Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

– Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.

– La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

– Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

Garantire 10 mq per ogni ombrellone

– Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

Teli obbligatori e distanza minima di 1,5 metri tra i lettini

– Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

– È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.

Pulizie e delivery sotto l’ombrellone

– Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

– Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.

– Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

– Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all’ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.

Spiagge libere

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

Sport

– È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

– Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es.nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es.beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Ordinanza n. 7874 del 19 Maggio 2020

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a cura di: Redazione