VIA LIBERA DEL CONSIGLIO AL PIANO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI
Orneli: “Si completa oggi un lavoro di riorganizzazione normativa di lungo respiro che dà vita a un quadro di regole che danno certezze a tutti”
26/05/2021 – Approvato oggi dal Consiglio Regionale il Puar, il Piano Regionale di Utilizzazione degli Arenili, un documento di fondamentale importanza per il litorale del Lazio. Il documento ha ricevuto il via libera della Pisana al termine di un lungo e capillare lavoro di consultazione territoriale con le autorità marittime, i Comuni e le associazioni di categoria; recepisce e completa le disposizioni approvate dalla Legge Regionale 8 del 2015 e dal suo Regolamento attuativo e definisce gli indirizzi cui si devono attenere i Comuni per regolamentare l’utilizzo delle loro spiagge nell’adottare o adeguare i vari Pua comunali.
Obiettivo generale del testo è quello di fornire un quadro di regole uniformi per combinare lo sviluppo del turismo e delle attività economiche con la sostenibilità ambientale e la sicurezza. Il Puar è articolato in quattro punti: l’Analisi del litorale, l’Identificazione degli ambiti territoriali, l’Albo delle concessioni destinate all’utilizzazione turistico-ricreativa e gli Indirizzi per l’elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale. Il provvedimento arriva alla fine del lungo percorso che è stato necessario per dotarlo di una Valutazione Ambientale Strategica (Vas), di grande importanza per snellire i tempi e semplificare le procedure per l’adozione o la modifica dei Pua comunali.
In particolare, il testo, riprendendo quanto disposto dalla Legge Regionale, tra le altre cose:
- classifica le tipologie di utilizzo del demanio marittimo come stabilimenti balneari e spiagge a “pubblica fruizione” (ossia spiagge libere e spiagge libere con servizi). Viene inoltre esplicitato il principio secondo cui sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può precludere la libera fruizione dell’arenile;
- ribadisce che ogni Comune debba riservare alla “pubblica fruizione” (ossia spiaggia libera o spiaggia libera con servizi) una quota pari ad almeno il 50% dell’arenile di propria competenza, ferma restando la facoltà per ciascun Comune di stabilire una percentuale superiore. In caso di mancato rispetto di tale previsione, i Comuni non potranno più rilasciare nuove concessioni e saranno tenuti a stabilire nel proprio Pua le modalità e i criteri attraverso i quali raggiungere la percentuale suddetta alla scadenza delle concessioni in essere;
- chiarisce che i Comuni, nella pianificazione della quota del 50% da riservare a spiaggia a “pubblica fruizione”, sono tenuti a garantire, lungo l’arenile di propria competenza, un’equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi. A tal fine individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e libere con servizi pari almeno al 20%, fermo restando il rispetto della quota del 50% di cui sopra;
- stabilisce che, nel quadro dei vari ambiti omogenei individuati dai Comuni nei loro Pua, dovrà essere garantita la libera visuale del mare su una porzione di almeno il 50% del litorale e dovranno garantire la presenza di varchi d’accesso all’arenile ogni 300 metri;
- prevede poi disposizioni fondamentali in materia di trasparenza e legalità. I Comuni del litorale, infatti, saranno tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative del proprio territorio, informazioni comprensive di canoni concessori e imposta regionale dovuta;
- introduce disposizioni per incentivare e regolamentare la destagionalizzazione delle attività legate all’utilizzo del demanio marittimo, nella direzione di una piena fruizione delle spiagge per tutto l’anno secondo regole certe, al fine di consentire un uso pubblico del mare e valorizzare economicamente anche nella stagione invernale il nostro litorale.
Tutti i Comuni litoranei devono adesso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Pua regionale, adeguare il proprio Piano di utilizzazione dell’arenile o, ove necessario, approvarne uno nuovo secondo le modalità indicate dal Puar.
“Quello di oggi è un passaggio che non esito a definire storico per la Regione Lazio – ha detto l’assessore Orneli – oggi completiamo infatti un lavoro di riorganizzazione della normativa relativa all’utilizzo del nostro litorale incominciato nel 2015 con l’approvazione della legge regionale sull’utilizzo del demanio marittimo e con la successiva adozione del Regolamento attuativo.” “Con il via libera al Puar da parte del Consiglio, che ringrazio per il preziosissimo lavoro svolto – ha aggiunto – prende forma definitiva il nuovo quadro normativo sull’uso delle nostre spiagge, che questa Regione aspettava da oltre 20 anni e che darà certezze a tutti: Comuni del litorale, operatori del settore balneare e cittadini.”
Visualizzazioni: 429a cura di: Ufficio Stampa Regione Lazio