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Campagna antincendio boschivo, emanata l’ordinanza

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Gaeta 27 aprile. Prenderà il via il 15 giugno per concludersi il 30 settembre p.v. la campagna antincendio boschivo su tutto il territorio comunale di Gaeta. Con l’ordinanza n. 128 del 24 aprile scorso, emanata dal Sindaco Cosmo Mitrano, si predispongono tutte quelle misure finalizzate alla salvaguardia del prezioso patrimonio ambientale cittadino e alla lotta agli incendi boschivi.

“Prosegue l’opera di tutela e valorizzazione del nostro territorio” commenta ilSindaco Cosmo Mitrano. “Una campagna antincendio che rientra  in una più ampia azione di risanamento dell’ecosistema – aggiunge – finalizzata ad accrescere una coscienza civile matura e consapevole”“L’invito che rivolgo alla cittadinanza – conclude Mitrano – è quello di collaborare alla prevenzione attenendosi scrupolosamente alle predisposizioni previste dall’osservanza emanata in materia”.

Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi infatti è rigorosamente vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boschive e in tutti i terreni condotti a cultura agraria,  a pascolo o incolti.

Fra i divieti previsti dall’ordinanza si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

  • depositare e accendere immondizie di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione;
  • accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalità (ripulire di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, ecc.);
  • gettare dai finestrini degli autoveicoli mozziconi di sigarette ancora accesi;
  • fumare nei boschi;
  • lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti.

Dal 15 giugno al 30 settembre p.v., è vietato pertanto bruciare stoppie ed altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, in ottemperanza all’art. 38 comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17; tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Forestale dello Stato, stazione competente per giurisdizione.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, boschi, prati e pascoli devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi. Altresì devono adoperarsi per ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) le aree boschive,  a pascolo, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti dell’ordinanza in questione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia. Si ricorda che l’incendio boschivo, sia esso doloso che colposo, è un reato e, come tale, perseguito penalmente (art. 423 bis del Codice Penale). Massima collaborazione è richiesta alla cittadinanza che è tenuta a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità.

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a cura di: Addetto Stampa Andrea Brengola