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Commercio: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

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Con l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020, vengono introdotte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento, e prevede:

1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1del DPCM 11 marzo 2020ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento. Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque: a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;

3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

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a cura di: Redazione