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L’olio e le olive di Gaeta negli “Statuta, Privilegia et Consvetvdines Civitatis Caietae”

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Le prime disposizioni per regolamentare gli alberi di olivo fanno riferimento a privilegi reali e a norme scritte già dal lontano 1191, tramandatesi per secoli fino ad arrivare al 1356 e in seguito stampate pubblicamente nel 1553. Si riporta in basso una parte del Capitolo CLXIIII con riferimenti all’olio.

Per l’olio, le disposizioni antichissime degli Statuta proibivano tassativamente di estirpare alberi di olivo, di pascolare le capre anche in luoghi incolti e di fare carboni – argomenti spesso richiamati nelle delibere considerate –, e stabilivano pene severe che, evidentemente, nei tempi di necessità vissuti, non ottenevano risultati dissuasivi, considerate le continue infrazioni; così pure la frequenza di furti di legna, frutti e sconfinamenti del bestiame, nonostante fosse in carica un funzionario per vigilare sull’ingresso del bestiame in zone selvatiche, sullo sradicamento degli olivi e sul controllo del fuoco.

Le ragioni di tali divieti erano chiare: olive ed olio ricavati costituivano ancora buona parte degli scambi commerciali con i rinomati saponi di Gaeta, di cui l’olio di oliva era componente essenziale.

Si ringrazia Alfredo Langella

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