Un’Ora Solare gelata con Amelio Mazzella su TV2000
Il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia a Gaeta fino al 14 gennaio 2024
Inaugurato, a Gaeta, il Presepio Marinaro animato dell’Associazione Culturale “Gaeta e il Mare”
Inaugurata l'8ª edizione del Villaggio Incantato di Babbo Natale a Gaeta
Balletto natalizio ispirato a
Carlo Bernari, una cerimonia per celebrare la sua figura di artista e di uomo
Il Sindaco Leccese accoglie in comune una scolaresca di Frontignan, comune gemellato con Gaeta
Il nuovo Palasport di Via Venezia diventa realtà!
Gaeta in salute. Sanità e territorio, una sinergia indispensabile. Breast Unit: una sanità al femminile
Porte aperte a Santa Lucia!
Al via la VIII edizione del Festivaldeigiovani® - Studenti da tutt'Italia per confrontarsi sul presente e sul futuro
A Gaeta arriva EasyPark: l’app per la sosta più diffusa in Italia
  • 1
  • 2
  • 3

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Condividi

Elezioni “Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio” – Votazioni domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023

Il Sindaco, visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazione, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento in abitazione. 

 1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia gia’ inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l’eventuale necessita’ di un accompagnatore per l’esercizio del voto”.

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n. 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO:

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 23 gennaio 2023 (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

IL SINDACO

(Dott. Cristian Leccese)

Si prega di consultare l’allegato: MANIFESTO VOTO A DOMICILIO

Visualizzazioni: 218